IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
2 ottobre 2009,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a  seguito
delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1°  ottobre
2009 nel territorio della provincia di Messina, prorogato, da ultimo,
fino al 31 ottobre 2012, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  nonche'  l'art.  1   dell'ordinanza   Presidente   del
Consiglio dei Ministri  n.  3886  del  9  luglio  2010  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  19
maggio 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza
in relazione  alle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  che  hanno
colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni dal 14 al  17
marzo 2011 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3964 in data 7 settembre 2011, nonche' gli eventi calamitosi che  dal
4 all'8 novembre 2011  hanno  colpito  il  territorio  della  regione
Piemonte; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23
novembre 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
in relazione alla grave situazione determinatasi  nello  stabilimento
Stoppani sito nel  comune  di  Cogoleto  in  provincia  di  Genova  e
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554  del  5
dicembre 2006 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 28 ottobre  2011,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione
alle eccezionali avversita' atmosferiche  verificatesi  nel  mese  di
ottobre 2011 nel territorio delle provincie  di  La  Spezia  e  Massa
Carrara e l'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.
3973 del 5 novembre 2011; 
  Considerato che si rende necessario assicurare la prosecuzione  dei
sopra citati contesti emergenziali e  il  ritorno  delle  popolazioni
colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la richiesta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per la prosecuzione delle attivita' dirette al  superamento  dei
contesti  emergenziali  indicati  in  premessa,  sono  assegnate   le
seguenti risorse: 
    a) quanto a euro 10.000.000,00 sulla contabilita'  speciale  5367
intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3815  del  10  ottobre  2009  e  successive
modificazioni; 
    b) quanto a euro 10.000.000,00 sulla contabilita'  speciale  5447
intestata al Soggetto Attuatore di cui all'ordinanza  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  n.  3886  del  9  luglio  2010  e  successive
modificazioni; 
    c) quanto a euro 10.000.000,00 al  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 in data 7
settembre 2011, nonche' per fronteggiare gli  eventi  calamitosi  che
dal 4 all'8 novembre 2011 hanno colpito il territorio  della  regione
Piemonte; 
    d) quanto a euro 10.000.000,00 al  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3973  del  5
novembre 2011, nonche' per fronteggiare gli eventi calamitosi che dal
4 all'8 novembre 2011 hanno colpito il  territorio  della  citta'  di
Genova; 
    e) quanto a euro 2.751.740,00  al  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3554  del  5
dicembre 2006 e successive modificazioni. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1,  quantificati  in   euro
42.751.740,00, si provvede a valere sui seguenti capitoli: 
    a) Missione 18 - programma 12 - UDV 1.9 - capitolo 8531 - PG 03 -
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare esercizio finanziario  2011  gia'  all'uopo
accantonati per interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico
per euro 28.079.615,00; 
    b) Missione 18 - programma 12 - UDV 1.9 - capitolo 8551 - PG 01 -
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare esercizio finanziario  2011  gia'  all'uopo
accantonati per interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico
per euro 10.000.000,00; 
    c) Missione 18 - programma 12 - UDV 1.9 - capitolo 8582 - PG 01 -
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare esercizio finanziario  2011  gia'  all'uopo
accantonati per interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico
per euro 939.125,00; 
    d) Missione 18 - programma 12 - UDV 1.9 - capitolo 8631 - PG 01 -
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare esercizio finanziario  2011  gia'  all'uopo
accantonati per interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico
per euro 1.498.530,00; 
    e) Missione 18 - programma 12 - UDV 1.9 - capitolo 8631 - PG 02 -
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio  e  del  mare  esercizio  finanziario  2011  per  euro
792.520,00; 
    f) Missione 18 - programma 11 - UDV 1.8 - capitolo 8532 - PG 01 -
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio  e  del  mare  esercizio  finanziario  2011  per  euro
1.441.950,00. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi